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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1972

Decisione
decisa il 1972-01-27, depositata il 1972-02-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:21
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5913

  • Elezioni
  • T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102: inapplicabilità ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
  • Non viola gli artt. 3 e 27 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e le elezioni delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1969.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1970 dal pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Valovatto Maria, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 10 dicembre 1970 il pretore di Rivarolo Canavese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1962, ha dichiarato non fondata la stessa questione; che non sono stati addotti motivi nuovi o diversi che inducano a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1962. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze