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Sez. 1 - , Sentenza n. 15944 del 27/06/2017 (Rv. 644668 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Somme dovute per risarcimento danni da responsabilità aquiliana - Art. 1283 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644668-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

L'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicchè non è estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana. (Fattispecie relativa al risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo in conseguenza dell’illegittima occupazione da parte di un concessionario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)