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Sez. 6, Sentenza n. 4851 del 06/11/1973 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127465 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 510 - GIUDIZIO CONSEGUENTE AD OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - CONTRASTO CON L'ART 1 0 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1973-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127465-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 510 - GIUDIZIO CONSEGUENTE AD OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - CONTRASTO CON L'ART 1 0 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 510 cod proc pen -che, nel procedimento per decreto penale disciplina il giudizio conseguente all'opposizione- per contrasto con l'art 10 della Costituzione (l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute). Da un lato, infatti, la legge 4 agosto 1955 n 848, con cui si e resa esecutiva la ' convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentalì, il cui art 6 stabilisce che i procedimenti siano decisi da giudizi 'indipendenti ed imparzialì non ha introdotto tali principi nella Costituzione. Dall'altro lato, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale il giudice emette una pronuncia sulla base dei nuovi elementi di prova emersi nel dibattimento, cui partecipa l'imputato con tutte le garanzie della difesa riconosciutegli in tale fase processuale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)