Sez. L, Sentenza n. 623 del 02/02/1982 (Rv. 418384 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La valutazione del giudice del merito intesa ad identificare la posizione del lavoratore in termini di categoria o di qualifica, sulla base della concreta attività svolta ed in riferimento agli elementi di maggior rilievo ed importanza, si traduce in un apprezzamento di fatto, il quale, se è sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in Sede di legittimità. (Conf 2424/80, mass n 406139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)