Sez. 2, Ordinanza n. 48026 del 04/11/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261326 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Termine - Decorrenza - Conoscenza del fatto e del suo autore da parte del consigliere delegato o dell'amministratore unico della società, titolari del potere di querela - Necessità - Fattispecie.
AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI
Il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Fattispecie, nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)