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Sez. 2, Ordinanza n. 48026 del 04/11/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261326 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Termine - Decorrenza - Conoscenza del fatto e del suo autore da parte del consigliere delegato o dell'amministratore unico della società, titolari del potere di querela - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261326-01

AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI

Il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Fattispecie, nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)