Sez. 1 - , Sentenza n. 28543 del 18/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279787 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Celebrazione dell’udienza di discussione nonostante la morte del difensore dell’imputato prima di essa ma dopo la regolare notifica dell’avviso - Vizio di instaurazione del contraddittorio legittimante il ricorso straordinario - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, non ricorre un vizio di instaurazione del contraddittorio integrante un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., in caso di celebrazione dell'udienza pubblica di discussione nonostante l'intervenuto decesso del difensore dell'imputato – di cui la Corte di cassazione non sia stata portata a conoscenza – prima dell'udienza stessa ma dopo la regolare notificazione dell'avviso di fissazione, non incombendo sulla Corte alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore. (Nella fattispecie, relativa ad un ricorrente che nel grado di legittimità era difeso da due difensori di fiducia, il primo deceduto prima della notifica dell'avviso di trattazione via pec all'indirizzo che, nonostante ciò, risultava dal pubblico registro ed il secondo deceduto dopo la notifica del suddetto avviso via pec, ma prima dell'udienza, la Corte ha rigettato il ricorso straordinario del predetto, rilevando come il decesso del difensore rilevi ai fini dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. solo qualora il giudice ne abbia avuto effettiva e tempestiva conoscenza, o a seguito di un'apposita comunicazione che l'imputato può trasmettere con ogni mezzo o, nell'ipotesi di notifica telematica, a seguito di un accesso, effettuato dalla cancelleria in vista del compimento di specifiche attività coinvolgenti la parte o il difensore, al registro degli indirizzi elettronici di cui il competente ordine degli avvocati deve curare non solo l'istituzione, ma anche l'aggiornamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)