Sez. L, Ordinanza n. 10684 del 22/04/2026 (Rv. 678704-01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Esclusività del rapporto di pubblico impiego a tempo pieno - Regola generale - Sussistenza - Conseguenze - Eccezionalità del tempo parziale - Instaurazione del rapporto di lavoro - Diritto del lavoratore a ottenere un contratto a tempo parziale - Esclusione. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Il rapporto di pubblico impiego, di regola, è esclusivo e a tempo pieno, mentre la clausola di tempo parziale è eccezionale e richiede una specifica pattuizione e, al contempo, uno speciale mutuo consenso delle parti, con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 1, comma 57, della l. n. 662 del 1996 - che consente la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, salva la possibilità dell'Amministrazione di respingere la richiesta del lavoratore per determinate ragioni - presupponendo un rapporto già in atto, non è estensibile in via analogica all'instaurazione del rapporto di lavoro né configura un diritto soggettivo del lavoratore di contrarre a tempo parziale ed un obbligo, per l'Amministrazione, di motivare un eventuale rifiuto di contrarre a tempo parziale.
Costituzione art. 98, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)