Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Oggetto del provvedimento
1. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonche' di percepire le indennita' ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.
Art. 2 Collocamenti in aspettativa
1. Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.
2. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.2
3. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.
Art. 3 Indennita' di carica del sindaco
1. Ai sindaci e' corrisposta una indennita' mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge.
2. I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.
Art. 4 Permessi
1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.
2. I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unita' sanitarie locali o delle comunita' montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.
3. Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunita' montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con piu' di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.2
4. Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.
5. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici e' a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.
6. I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Art. 5 Indennita' di carica degli assessori comunali
1. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.
2. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.
3. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.
4. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 50 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 45 per cento di quella prevista per il sindaco.
5. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione fra i 50 mila ed i 250 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco.
6. I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
7. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.
Art. 6 Indennita' di carica del presidente e degli assessori della provincia
1. Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
2. All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.
3. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennita' mensile di carica e' corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente.
4. I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
5. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.
Art. 7 Indennita' di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali
1. Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.
2. Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.
4. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con piu' di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
Art. 8 Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle indennita' di carica
1. Le delibere relative alle indennita' di carica sono adottate dai rispettivi consigli comunali e provinciali con votazione a maggioranza qualificata della meta' piu' uno dei componenti l'assemblea.
Art. 9 Indennita' di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende
1. Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende puo' essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualita' ed entita' dei servizi, una indennita' mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune piu' popoloso, facente parte del consorzio.
2. Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.
4. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con piu' di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
Art. 10 Indennita' di presenza dei consiglieri comunali
1. Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:
1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;
4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000.
2. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
3. I consigli comunali possono concedere un'indennita' di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.
4. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
Art. 11 Indennita' di presenza dei consiglieri provinciali
1. Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:
1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;
4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000.
2. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
3. I consigli provinciali possono concedere una indennita' di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.
4. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
Art. 12 Indennita' di presenza di componenti di organi esecutivi non percipienti indennita' di carica
1. Ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle loro aziende e consorzi a cui non spetti alcuna indennita' di carica e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.