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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29260 del 28/12/2011 (Rv. 620731 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Responsabilità per fatto altrui costituente reato - Mancanza di un'identificazione precisa dell'autore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Reato commesso da legale rappresentante di una s.a.s. - Responsabilità civile della società e dei soci illimitatamente responsabili - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620731-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico; pertanto, ove il legale rappresentante di una società in accomandita semplice abbia commesso un reato nello svolgimento dell'attività sociale, del relativo danno rispondono civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)