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Sez. U, Sentenza n. 5039 del 11/03/2004 (Rv. 571031 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Soggezione al controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Limiti - Violazione di legge - Ammissibilità - Violazione dell'art. 50, comma 4, Rdl n. 1578 - Applicazione in una fattispecie relativa ad assoluzione da parte del CNF per fatto più grave dei due e diminuzione della pena in misura inferiore alla metà.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571031-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, viola l'art. 50, comma quarto, R.d.l. n. 1578 del 1933 - che attribuisce al C.N.F.il potere di infliggere al professionista, già condannato dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, <<una pena disciplinare più grave per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine, soltanto se vi è il ricorso incidentale del P.M. -, la sentenza del C.N.F. che, nell'escludere la responsabilità disciplinare per uno dei due fatti addebitati al professionista e nel determinare nuovamente la sanzione da infliggere all'incolpato per il solo fatto per cui viene affermata la sua responsabilità, riduca la sanzione in misura non proporzionale e - perciò - inferiore alla metà, pur tenendo fermo il giudizio di maggiore gravità del fatto rispetto al quale la responsabilità è stata esclusa (Fattispecie relativa a giudizio disciplinare per tentata truffa del cliente e per contraffazione del certificato dell'Ufficio giudiziario riguardante il campione penale, nel corso del quale il professionista, condannato dal consiglio locale in ordine ai due fatti alla pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi nove, era stato assolto da quello ritenuto più grave, riguardante la tentata truffa in danno del cliente, dal C.N.F., che aveva rideterminato la sanzione in mesi sei di sospensione, così diminuendo la pena complessiva di soli mesi tre di sospensione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)