Sez. 6, Sentenza n. 1801 del 25/11/1988 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183268 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE - NORMA APPLICABILE.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE - NORMA APPLICABILE.*
L'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è applicabile, ove ricorra la modicità della quantità di stupefacente, soltanto alle condotte da esso previste e non quindi all'importazione di droga, che è punita sempre ai sensi dell'art. 71 della stessa legge, indipendentemente dalla entità della sostanza che ne è l'oggetto. (Conf mass n 181483).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)