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Sez. 6, Sentenza n. 1801 del 25/11/1988 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183268 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE - NORMA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183268-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE - NORMA APPLICABILE.*

L'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è applicabile, ove ricorra la modicità della quantità di stupefacente, soltanto alle condotte da esso previste e non quindi all'importazione di droga, che è punita sempre ai sensi dell'art. 71 della stessa legge, indipendentemente dalla entità della sostanza che ne è l'oggetto. (Conf mass n 181483).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)