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Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 28/10/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258603 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Durata della sottrazione - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258603-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo - di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)