Sez. 5, Sentenza n. 12454 del 12/10/2001 (Rv. 549606 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Sentenza - Notificazione - Indicazione del soggetto richiedente nella relazione di notificazione - Omissione - Conseguenze - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nella relazione di notificazione della sentenza della commissione tributaria, della persona, ad istanza della quale ne è stata effettuata la consegna all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi irrilevante ai fini della validità della notificazione della stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)