Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 28/05/1971 (Rv. 351995 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - NOTIFICAZIONE - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO - DIRITTO AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO ALLA ESAZIONE DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - NOTIFICAZIONE - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO - DIRITTO AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO ALLA ESAZIONE DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
La proprieta dei beni soggetti ad espropriazione passa all'espropriante alla data del decreto prefettizio, e da questa data il diritto del proprietario si converte nel diritto all'indennita. La notifica del decreto di esproprio ai proprietari espropriati non costituisce elemento necessario per la perfezione o l'efficacia del decreto, ma solo condizione per la convalidazione, per decorso del termine, del provvedimento stesso, in ordine alle possibili impugnazioni o all'opposizione giudiziale alla stima dell'indennità convalidazione che e, a sua volta, condizione per l'esigibilita dell'indennizzo. Va, pertanto, escluso un diritto dell'espropriato alla notificazione del decreto di espropriazione come diritto autonomo, distinto da quello alla esazione dell'indennita. (V 706'69, mass n 338980' 952'59).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)