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Sez. 1, Sentenza n. 111 del 14/01/1976 (Rv. 378744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA ED INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DI UNA RAGIONE DI INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA - PRINCIPIO DI ECONOMIA DEI GIUDIZI - LICEITA DEL SECONDO ACCERTAMENTO - FINALITA.*
Stato
decisa il 1976-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA ED INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DI UNA RAGIONE DI INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA - PRINCIPIO DI ECONOMIA DEI GIUDIZI - LICEITA DEL SECONDO ACCERTAMENTO - FINALITA.*

Per il principio di economia dei giudizi, non e vietato al giudice di secondo grado, ove pure ravvisi una ragione di inammissibilita della domanda, di rilevarne anche l'infondatezza, al fine di evitare che l'eventuale rilievo, in Sede di Cassazione, della erroneita della soluzione data alla questione pregiudiziale renda inevitabile l'espletamento del giudizio di rinvio per la trattazione nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)