Sez. 3, Ordinanza n. 4950 del 25/02/2025 (Rv. 673774-01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie.
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L'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni proposta da un'azienda agricola nei confronti di un consorzio di bonifica che aveva interrotto, senza preavviso, l'erogazione dell'acqua in determinati giorni ed orari della settimana, a causa della carenza idrica, cagionando così la morte di numerose piante).
Regio Decr. 12/11/1933 num. 1775 art. 140 lett. E, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)