Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 130 del 1969
Massime (1)
Massima n. 3380
- Famiglia
- Patria potestà
- Codice penale, art. 574
- Sottrazione alla patria potestà
- Violazione degli artt. 3 e 29, secondo comma, della costituzione
- Insussistenza
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 Cod. pen., nella parte in cui punisce la sottrazione del figlio minore al solo genitore esercente la patria potestà, sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 3 Costituzione. Sotto il primo profilo, invero, la questione stessa è già stata risolta con la sentenza della Corte n. 54 del 21 marzo 1969, che l'ha dichiarata infondata, mentre sotto il secondo se ne deve pure escludere con tutta evidenza la fondatezza, non sussistendo la pretesa arbitrarietà del livellamento fra genitore non esercente la patria potestà ed estranei alla famiglia mediante una eguale disciplina punitiva, trattandosi di soggetti tutti egualmente estranei alla situazione giuridica di possessori del particolare "status" del genitore esercente la patria potestà, che costituisce l'oggetto della tutela penale apprestata dalla norma impugnata, così come chiarito dalla già ricordata sentenza. - S. n. 54/1969.
Norme impugnate
- art. 574 c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1968 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Guadagnino Maria, iseritta al n. 256 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Bologna, con ordinanza del 7 novembre 1968, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale per la parte in cui circoscrive il reato di sottrazione di minorenne all'ipotesi di sottrazione al genitore esercente la patria potestà a norma dell'art. 316 del Codice civile, e non anche al genitore che non la esercita, assumendo che tale disciplina urterebbe contro il principio della parità dei coniugi di cui all'art. 29, secondo comma, della Costituzione;
che nell'ordinanza si profila altresì il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione, in quanto opererebbe un ingiustificato livellamento di situazioni diverse parificando il genitore non esercente la patria potestà a tutti gli altri possibili responsabili del reato estranei alla famiglia;
punto 2
Considerato che la prima censura coincide con quella già esaminata e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969;
che anche il lamentato contrasto con l'art. 3 della Costituzione deve senz'altro escludersi, al lume della ricordata decisione, traendo essa fondamentalmente origine dalla constatazione che l'oggetto del reato in esame consiste nella tutela di particolari status personali che creano poteri e, corrispondentemente, doveri nell'ambito del gruppo familiare, quale in primo luogo lo status di esercente la patria potestà, per cui viene meno con tutta evidenza la pretesa ingiustificatezza del livellamento fra coloro che sono tutti egualmente estranei alla situazione giuridica tutelata dalla legge;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla predetta decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Bologna del 7 novembre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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