diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3772 del 07/05/1990 (Rv. 467029 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - CRITERI EX LEGGE N. 865 DEL 1971 PER ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN BASE E NEL RIGORE DI NORMATIVA ANTERIORE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI DETTI CRITERI CON L'OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467029-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - CRITERI EX LEGGE N. 865 DEL 1971 PER ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN BASE E NEL RIGORE DI NORMATIVA ANTERIORE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI DETTI CRITERI CON L'OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo ad espropriazioni disposte in base e nel vigore di normativa anteriore alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 (nella specie, ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, per insediamenti industriali nel Mezzogiorno), non possono essere invocati i criteri indennitari posti da detta legge del 1971 (e poi estesi a tutte le opere pubbliche), nemmeno con l'opposizione alla stima, la quale non costituisce impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un autonomo giudizio rivolto alla Determinazione dell'indennità. (V 353/82, mass n 418051).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)