Sez. 1, Sentenza n. 597 del 08/02/1978 (Rv. 389902 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA - IN GENERE - CONFONDIBILITA FRA PRODOTTI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI FORMALI - NECESSITA.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA - IN GENERE - CONFONDIBILITA FRA PRODOTTI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI FORMALI - NECESSITA.*
La confondibilita fra prodotti (nella specie, vino in bottiglia), al fine della ricorrenza dell'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art 2598 n 1 cod civ, va riscontrata non con riguardo a specifici dati e caratteristiche tecniche, ma con riferimento al complesso degli elementi formali (nella specie, Foggia, colori, dicitura ed ubicazione delle etichette), nel senso che detta confondibilita sussiste ove l'aspetto d'insieme dei prodotti stessi sia tale da non consentire al consumatore di media avvedutezza la distinzione fra l'uno e l'altro. (V 2106/71, mass n 352817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)