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Sez. 1, Sentenza n. 1540 del 11/02/1995 (Rv. 490387 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno prodotto da reato - Ingiustizia - Riconducibilità alla violazione di un diritto soggettivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490387-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il principio secondo cui, a norma degli artt. 2043 e segg. affinché sorga l'obbligazione del risarcimento del danno è sufficiente un fatto che pregiudichi l'interesse altrui, ma occorre che esso abbia arrecato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi non costituenti reato, l'ingiustizia del danno è da intendersi (oltreché nell'accezione di danno prodotto "non jure" e, cioè, in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) anche "contra jus" (vale a dire come fatto che incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto), per i danni prodotti da reato, invece, l'ingiustizia è in "re ipsa" e non ha, quindi, bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)