Sez. L, Sentenza n. 3069 del 30/03/1987 (Rv. 452170 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito, la cui pronuncia è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 6 CCNL 23 luglio 1976 per gli autoferrotramvieri - aveva ritenuto che il compenso per il lavoro straordinario fisso e continuativo rientrasse nella nozione di normale retribuzione, quale base di calcolo per l'indennità per ferie annuali, senza tener conto che la citata norma contrattuale non ricomprendeva il suddetto emolumento nell'elencazione tassativa delle voci che componevano la retribuzione). (V 705/86, mass n 448266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)