Sez. 1, Ordinanza n. 356 del 28/02/1969 Cc. (dep. 07/06/1969) Rv. 111769 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - LEGITTIMITA -REVOCA PER LA CARCERAZIONE SOFFERTA - ESCLUSIONE - PERICOLOSITA SOCIALE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - LEGITTIMITA -REVOCA PER LA CARCERAZIONE SOFFERTA - ESCLUSIONE - PERICOLOSITA SOCIALE.*
La misura di prevenzione puo applicarsi anche quando non sia immediatamente eseguibile a causa dello stato di detenzione del soggetto, con la conseguenza che, in tal caso, l'esecuzione ne viene differita a dopo l'espiazione della pena detentiva o comunque a dopo la scarcerazione. Ne deriva che la carcerazione sofferta non costituisce di per se una ragione valida perche il giudice debba disporre la revoca della misura di prevenzione disposta prima o durante lo stato di detenzione. Essa potrebbe essere tenuta al piu in considerazione come un semplice elemento di fatto da cui il giudice, vagliate tutte le altre circostanze, desuma secondo il suo prudente apprezzamento la cessazione della pericolosita. (V.106865, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)