diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 301 del 1991

Decisione
decisa il 1991-06-17, depositata il 1991-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:301
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17403

  • Circolazione stradale
  • Assicurazione obbligatoria
  • Sinistri causati da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa
  • Limitazione della responsabilità dell'impresa designata dal ministro dell'industria per la liquidazione dei danni, ai massimali di cui alla tabella a della legge n. 990/1969
  • Denunciata inadeguatezza del sistema di revisione adottato
  • Preteso deteriore trattamento rispetto alla disciplina prevista per i danni causati da veicolo non identificato
  • Insussistenza
  • Richiamo a precedente decisione e a nuova legge
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Con la legge 9 gennaio 1991, n. 20, il sistema previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti) per danni causati da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa, che affida a periodici provvedimenti, fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti, l'adeguamento della tabella "A", recante i minimi di garanzia, allegata alla stessa legge n. 990 - sistema già dalla Corte riconosciuto congruo - è stato adottato per le ipotesi d'incidenti causati da veicolo non identificato. Assimilati in tal modo i due tipi di evenienze, la disciplina del secondo non può essere assunta a 'tertium comparationis' per contestare la legittimità della prima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui sistemi di adeguamento dei minimi di garanzia riguardo agli incidenti causati da veicolo non identificato e, rispettivamente, da veicolo assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa: S. n. 560/1987 e O. n. 319/1990. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 462 del 1991.

Norme impugnate

  • art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Librandi Filomena e la Compagnia generale di assicurazioni "La Peninsulare" S.p.A. ed altri iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione dell'"Ambra Assicurazioni" S.p.A.; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società d'assicurazioni, convenuta per il risarcimento di un danno da sinistro stradale, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Locri, a fronte dell'eccezione - opposta dall'impresa designata per la liquidazione del danno - tendente a limitare il risarcimento entro i limiti di cui alla tabella "A" (allegata alla legge citata), ha sollevato, con ordinanza emessa il 19 giugno 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; che il giudice a quo osserva come la norma, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa, limiti la responsabilità dell'impresa designata dal Ministro dell'industria per la liquidazione dei danni ai massimali di cui alla tabella "A" allegata alla legge stessa; che, a parere del giudice rimettente, tali importi essendo suscettibili solo di periodici provvedimenti di rivalutazione, non sarebbero posti sufficientemente al riparo dalla svalutazione monetaria - contrariamente a quanto si verificherebbe per effetto della sentenza di questa Corte n. 560 del 1987, nel caso d'incidente causato da veicolo non identificato - e di conseguenza si verrebbe a creare disparità di trattamento tra le due ipotesi; che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita l'"Ambra Assicurazioni" S.p.A. nella qualità di impresa designata, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base dell'inesistenza di un generale principio di adeguamento automatico dei massimali;
punto 2
Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con specifico riferimento alla stessa fattispecie di cui all'odierno giudizio a quo e cioè in tema di responsabilità dell'impresa designata alla liquidazione del danno per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice del danneggiante; che la congruità, affermata nell'ordinanza di questa Corte n. 319 del 1990, del sistema che affida a periodici provvedimenti - fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti - l'adeguamento della tabella recante i minimi di garanzia risulta confermata dalla recente legge 9 gennaio 1991, n. 20, che ha disciplinato, richiamandosi proprio alla tabella "A" allegata alla legge n. 990 del 1969, l'ipotesi d'incidenti cagionati da veicolo non identificato, di cui alla sentenza di questa Corte n. 560 del 1987; che, quindi, tale evenienza risulta ora del tutto assimilata a quella oggetto della censura - con conseguente omogeneità del sistema - e non può essere assunta quale tertium comparationis; che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze