Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 12/01/1979 Ud. (dep. 06/04/1979) Rv. 141725 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - TRASPORTO - CRITERI DISTINTIVI - FATTISPECIE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - TRASPORTO - CRITERI DISTINTIVI - FATTISPECIE.*
Il criterio distintivo tra porto e trasporto di arma consiste nella possibilita o non di utilizzazione immediata della stessa. (nella specie l'arma, avvolta in un sacchetto di plastica, era custodita nel cruscotto, privo di sportello, di un'autovettura ed i giudici di merito avevano ritenuto sussistere l'ipotesi criminosa del porto nella considerazione che era "agevole all'imputato allungare la mano ed estrarre la pistola dal sacchetto per poter impugnare l'arma carica e sparare". La Cassazione ha ritenuto esatto questo ragionamento ed ha enunciato il principio in massima indicato). (Conf mass n 132243, anno 1976, per l'ipotesi di porto di arma in una valigia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)