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Sez. 3, Sentenza n. 15374 del 13/07/2011 (Rv. 619336 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Regime delle spese - Disciplina ex art. 632 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 302 del 1998 - Liquidazione delle spese in favore del creditore procedente - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619336-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 cod. prov. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 632, Legge 03/08/1998 num. 302 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)