Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 23/03/2001 (Rv. 545075 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Vendita di beni ricompresi nel concordato - Provvedimento del G.D. di annullamento dell'aggiudicazione - Natura giuridica - Provvedimento amministrativo e di controllo - Esclusione - Conseguenze - Rimedio endofallimentare ex art. 26 legge fall. - Esperibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Il provvedimento del G.D. che annulli l'aggiudicazione di una vendita di beni ricompresi nel concordato preventivo non ha natura meramente amministrativa e di controllo, essendo idoneo ad incidere sul diritto dell'aggiudicatario a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto dell'asta secondo le disposizioni contenute nel codice di procedura civile (in base al rinvio contenuto nell'art. 105 legge fall.), con la conseguenza che del tutto legittimamente risulta azionato, da parte dell'interessato, avverso detto provvedimento, il rimedio endofallimentare previsto dall'art. 26 legge fall. citata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)