Sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021 (Rv. 663413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di pagamento - Effetti - Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)