Sez. L, Sentenza n. 4009 del 11/06/1988 (Rv. 459143 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRIMA DEL DECORSO DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRIMA DEL DECORSO DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE - LIMITI.*
La disposizione del quinto comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - secondo cui i provvedimenti disciplinari (più gravi del rimprovero verbale) non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione dell'addebito - configura un termine di natura dilatoria volto a favorire la difesa del lavoratore. Pertanto, ove tale scopo sia stato realizzato in pendenza di detto termine, per avere il lavoratore presentato le proprie discolpe, il procedimento disciplinare può proseguire senza necessità di attendere la frazione residua del termine stesso. (Conf 2207/87, mass n 451440).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)