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Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato

Testo in vigore al

Art. 72

1. Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonche' per il caso di pubbliche calamita', sono date con speciali regolamenti.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.

Art. 73

1. Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.

2. L'amministrazione ha pero' facolta' di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.

3. Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonche' quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.

Art. 74

1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

3. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

4. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

Art. 75

1. Presso le casse del tesoro, gestite direttamente dallo Stato, e' istituito uno speciale servizio di controllo.

2. Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalita' e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.

3. Il servizio di controllo sara' altresi' istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessita'.

4. Nulla e' innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.

Art. 76

1. Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.

Rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 80

1. Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico - finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione.26

Della responsabilità dei pubblici funzionari.

Art. 81

1. I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

2. La responsabilita' dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

3. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

4. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

Art. 82

1. L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, e' tenuto a risarcirlo.

2. Quando l'azione od omissione e' dovuta al fatto di piu' impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 83

1. I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

2. I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

3. Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia, a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, puo' condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 84

1. La Corte dei conti, quando riconosca la regolarita' dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facolta' di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

2. Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 85

1. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto.

Art. 86

1. I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, n. 693.

2. Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilita', e' applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non piu' di sei mesi.

3. I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.

Art. 87

1. Il presente decreto andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

2. Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.

3. Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle aministrazioni facolta' piu' ampie di quelle consentite dal presente decreto.

Art. 88

1. Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

Art. 89

1. Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli gia' resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilita' relative alle gestioni fuori bilancio.

2. Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, e' rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.

Art. 90

1. Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni gia' prestate e non piu' richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarita' delle gestioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 161. - Granata.