Sez. 5, Sentenza n. 17535 del 12/10/2012 (Rv. 623936 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Accordo transattivo con ex dipendente risolutivo del rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento - Versamento di una somma forfetaria a saldo e stralcio - Tassazione - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, il pagamento di un capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli) effettui forfetariamente, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile "ratione temnporis".
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)