Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006 (Rv. 592486 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giudizio per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - In procedimenti, collegati, svoltisi davanti al giudice ordinario e davanti al giudice amministrativo - Legittimazione passiva - Prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro - Esclusione - Citazione in giudizio del Ministro della Giustizia e della Presidenza del Consiglio - Necessità - Accertamento del ritardo con riferimento a ciascun procedimento - Condanna in solido delle amministrazioni dello Stato passivamente legittimate - Esclusione - Obbligo del giudice di determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati, escludendo che essi possano rispondere in solido per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi.
Riferimenti normativi: Legge 24/04/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)