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Sez. L - , Sentenza n. 29142 del 06/10/2022 (Rv. 665769 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Impiego pubblico privatizzato - Art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Termine per la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare - Inosservanza - Rilevanza - Condizioni - Principio di tempestività - Portata.
Stato
decisa il 2022-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665769-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente; ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)