Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29032 del 05/12/2017 (Rv. 646434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | - Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente - Nullità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio è nulla se eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito anziché alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)