Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Testo in vigore al
Art. 70 Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio
1. Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.714192226
2. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
3. I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualita' di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
4. Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 600 anno di eta'.
5. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
6. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
7. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Titolo III. Personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria
Capo I. Personale docente.
Art. 71 Progressione economica
1. La progressione economica dei docenti di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 72, quarto comma.
2. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
Art. 72 Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo
1. Ai professori universitari di ruolo e' attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianita' nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.
2. La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi preruolo ai sensi delle norme vigenti, e' integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
3. Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni e' attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.
4. Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.
5. Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianita' di incarico e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.
6. Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.
7. Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma.
8. Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.
9. Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.
Art. 73 Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori
1. L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari e' collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.
2. Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianita' richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli e' ridotta di un anno.
Art. 74 Determinazioni dei nuovi stipendi
1. I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
2. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, e' conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.
3. Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 e' mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.
4. Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.
5. Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Art. 75 Decorrenze
1. Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1 novembre 1978 e, agli effetti giuridici:
a) dal 1 giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1 novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonche' per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;
b) dal 1 novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.
Art. 76 Ambiente di lavoro e tutela della salute
1. Al personale di cui al presente capo e' attribuita l'indennita' di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
2. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Universita'.
Art. 77 Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina - Incompatibilita' per i componenti del Consiglio universitario nazionale
1. Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.
2. I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Universita' degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.
Capo II. Personale non docente dell'universita'.
Art. 78 Area di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle Opere universitarie.
2. Il personale non docente gia' appartenente alla soppressa Opera, universitaria dell'Universita' degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1 novembre 1978, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unita' di personale da immettere in ruolo.
3. Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.
4. Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1 marzo 1978.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere e' considerato corrispondente a quello prestato presso le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria.
Art. 79 Ordinamento
1. L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalita' e di complessita' del lavoro, delle attribuzioni e responsabilita' connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.
Art. 80 Declaratoria e profili professionali
1. Le qualifiche del personale non docente universitario di cui
all'articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2.
E' istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sara' fatta dalla commissione di cui al precedente comma.
La commissione determinera' le procedure per gli inquadramenti previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalita' degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 79.
La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterra' a quanto appresso indicato:
2. V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;
VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessita'. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarita' giuridica e tecnica degli atti emessi;
VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attivita' di ricercatore, assumendone la conduzione e la responsabilita'; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilita' delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilita' di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.
3. Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sara' inserito nella VI qualifica.
Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia e' inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Universita' esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 81 Stipendi
1. A decorrere dal 1 marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1 marzo 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche e funzionali competono gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24.
2. Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.
3. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica e' costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
4. Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.
5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Art. 82 Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali
1. Il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:
1) nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
2) nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
3) nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;
4) nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;
5) nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
6) nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.
2. Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.
3. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
4. Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 ed il 1 marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.
Art. 83 Attribuzione nuovi stipendi
1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio.
2. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio.
4. Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il personale interessato e' collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.
5. Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1 marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianita', qualora piu' favorevole.
6. Per il dipendente che, successivamente al 1 marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
7. Nel caso in cui, dopo il 1 marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
8. Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:
1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;
2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1 marzo 1979.
9. Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1 marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante e' determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.
Art. 84 Accesso alle qualifiche funzionali e di livello
1. Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.
2. Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara' stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalita' necessarie per lo svolgimento dei concorsi.
3. Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attivita' tecnica specialistica o professionale.
4. Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entita' di tali riserve sara' stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.
5. Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.
6. Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' considerata equipollente alla anzianita' di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.
Art. 85 Decorrenza
1. Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Art. 86
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 23.
Art. 87 Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale, di cui al presente capo.
2. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalita' i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.
Art. 88 Inquadramento in soprannumero
1. Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.
2. In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.
Art. 89 Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica
1. Il personale che otterra' il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sara' collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza.
2. In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.
Art. 90 Ambiente di lavoro e salute
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.