Sez. 6, Sentenza n. 42764 del 18/09/2003 Cc. (dep. 10/11/2003) Rv. 226934 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - RICHIESTE | Appello del P.M. - Indicazione dello scopo perseguito - Necessità - Valutazione dell'atto nel suo complesso - Interpretazione del giudice - Limiti e condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - RICHIESTE
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall'atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacché è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero consistente in una memoria del tutto mancante di richiesta essendosi l'appellante limitato a richiedere i "provvedimenti conseguenti").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)