Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 90 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7764
- Edilizia
- Edilizia residenziale pubblica
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo comma
- Dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e di urgenza e di espropriazione
- Esecuzione dei relativi provvedimenti
- Limitazione delle ipotesi di sospensione
- Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 284 del 19 dicembre 1974.
Norme impugnate
- art. 13 legge 22 ottobre 1971, n. 865
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso di Fontana Gian Luigi ed altri contro la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ferrara, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 20 febbraio 1974 dal T.A.R. Emilia-Romagna, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo e (implicitamente) 3 della Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato), ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;
che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.
punto 2
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte con sentenza n. 284 del 1974, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del dicembre 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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