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Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 05/03/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210124 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Rumorosità prodotta in un circolo per attività ludiche - È tale - Configurabilità del reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210124-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 659 cod. pen., nel concetto di mestiere rumoroso rientra solo l'attività professionale o imprenditoriale in senso stretto, non anche qualsiasi esplicazione di attività ludiche o fondate sulla cooperazione o sul volontariato, in quanto nel significato lessicale di professione o mestiere non rientra quello di gioco o divertimento. E invero, la minore sanzione penale per il disturbo causato dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, rispetto a quello causato nello svolgimento delle altre attività umane, trova giustificazione nella ritenuta minore gravità del comportamento di chi deve produrre rumori per poter svolgere la sua normale attività lavorativa. Per le attività ludiche, invece, anche se svolte sistematicamente e ispirate a principi di cooperazione o di volontariato, non sussiste alcuna esigenza di tutela del lavoro, intellettuale o materiale, e non vi è, perciò, motivo per differenziarle da tutte le altre attività rumorose svolte per libera scelta e non per poter esercitare un mestiere o una professione che per loro natura siano rumorosi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)