Sez. 5, Sentenza n. 8625 del 30/05/2012 (Rv. 622939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Ricorso al metodo induttivo - Presupposti - Esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale - Prova - Tronconi di assegni annotati col nominativo di fornitori e l'importo - Valore indiziario - Sussistenza - Conseguenze - Onere incombente al contribuente di fornire la prova contraria.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di accertamento dell'I.V.A., il rinvenimento presso il contribuente di matrici di assegni annotati col nominativo di fornitori e l'importo del titolo costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, poiché deve presumersi che l'emissione degli assegni bancari sia riferibile all'attività svolta in regime I.V.A. ed i relativi addebiti costituiscano corrispettivi degli acquisti, mentre incombe al contribuente l'onere di fornire la prova contraria ed al giudice di fornire adeguata spiegazione delle ragioni per le quali ritenga di non attribuire valore decisivo al precisato indizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)