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Sez. 6, Sentenza n. 10099 del 08/02/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231628 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Rigetto della richiesta di patteggiamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231628-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

L'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice che ha rigettato la richiesta di patteggiamento deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il rigetto della richiesta non comporta incompatibilità per il giudice che l'abbia pronunciato nel caso in cui con tale provvedimento non sia espressa alcuna valutazione nel merito della notitia criminis ma venga interpretata ed applicata una norma processuale. (Nella specie il rigetto era venuto dopo che il tribunale aveva concesso la sospensione obbligatoria del dibattimento disposta ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 12 giugno 2003 n. 134, indipendentemente da una valutazione della ammissibilità del patteggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)