Sez. U, Sentenza n. 6788 del 03/06/1992 (Rv. 477537 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decorrenza | Processo con pluralità di parti - Decisione con unica sentenza di cause tra loro indipendenti - autonomo diritto di impugnazione di ciascuna parte - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Impugnazione successiva a quella proposta da altra parte - Legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. - Condizioni.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decorrenza
Nell'ipotesi di processo con pluralità di parti e di decisione con unica sentenza di cause tra loro indipendenti perché fondate su titoli diversi (nella specie, quelle fra appaltatore dell'opera pubblica e consorzio di bonifica concedente nonché fra quest'ente e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, chiamata dal consorzio stesso in garanzia impropria, in virtù di rapporto interno di delegazione intersoggettiva in base al quale l'appalto era stato conferito), ciascuna parte ha un autonomo diritto di impugnazione in corrispondenza all'autonomo diritto sostanziale azionato nel giudizio, con la conseguenza che il termine breve per impugnare decorre, per ognuna di esse, dalla data della notificazione della sentenza ad essa effettuata, dovendosi escludere la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. per la parte che, impugnando successivamente ad altra, non sia destinataria dell'impugnazione principale da questa proposta né chiamata ad integrare il contraddittorio e si limiti ad investire col proprio gravame il diverso capo della sentenza che concerna la sua autonoma situazione sostanziale, senza che rilevi in contrario un eventuale provvedimento di riunione delle due impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)