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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 131 del 1971

Decisione
decisa il 1971-06-04, depositata il 1971-06-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:131
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 5649

  • Frodi alimentari
  • Produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
  • Disciplina igienica
  • Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1
  • Prelievo dei campioni e prima analisi
  • Fasi anteriori a quella del "procedimento" cui si riferisce la garanzia costituzionale
  • Esclusione della applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter, quater del cod. proc. penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate

Parametri

Massima n. 5650

  • Diritto di difesa
  • Costituzione, art. 24, secondo comma
  • Interpretazione
  • Nozioni di "procedimento".
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La Corte, con giurisprudenza oramai costante, ha interpretato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nel senso che il "procedimento" in riferimento al quale deve essere assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di reato e che tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bedetti Furio, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.286 dell'11 novembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Milano ha sollevato, come rilevante e non manifestamente infondata, una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente norme sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"; che la predetta disposizione è stata denunziata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui essa, per l'attività di prelievo dei campioni e per la prima analisi delle sostanze alimentari esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
punto 2
Considerato che la questione così formulata venne già ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 149 del 1969; che ad avviso del giudice a quo l'interesse del soggetto a disporre di adeguate garanzie difensive non sussiste solo a partire dal momento in cui egli diventa indiziato di reato, ma sussiste, parimenti, in relazione ad operazioni logicamente predisposte all'acquisizione degli indizi; che tale argomentazione non giustifica una decisione diversa da quella adottata nella citata sentenza, giacché la Corte con giurisprudenza oramai costante ha interpretato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nel senso che il "procedimento" in riferimento al quale deve essere assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di reato e che tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona; che non ci sono motivi per una diversa e più estensiva interpretazione della norma costituzionale di raffronto.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 - dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la predetta disposizione esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale nella fase del prelievo dei campioni e della prima analisi delle sostanze alimentari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze