Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 518 del 1989
Massime (1)
Massima n. 14355
- Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
- Avviso di accertamento
- Facoltà di notifica fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In assenza di motivi nuovi che inducano ad una diversa decisione, va confermata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità - già dichiarata non fondata, e, poi, manifestamente infondata - concernente l'art. 26, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (come convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516), nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino a quella di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 429. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 575/1988; O.nn. 1075/1988, 119 e 121/1989.
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1982, n. 516
- art. 26 d.l. 10 luglio 1982, n. 429
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla Commissione Tributaria di I grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n. 306 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Siracusa, nel giudizio promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'atto di irrogazione definitiva di sanzioni notificatogli dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Siracusa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;
che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si farebbe risultare arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente consentendogli di godere o no della definizione agevolata;
punto 2
Considerato che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata non fondata con la sentenza n. 575 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e 121 del 1989;
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di Siracusa con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze