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Sez. 1, Sentenza n. 9817 del 23/04/1990 Ud. (dep. 07/07/1990) Rv. 184803 - 01

ARMI - IN GENERE - DETENZIONE ABUSIVA - REATO DI DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA COMUNE DA SPARO - REATO DI DISTRAZIONE O SOTTRAZIONE DI ARMI PREVISTO DALL'ART. 21 LEGGE N. 110 DEL 1975 COMMESSO MEDIANTE DETENZIONE DI ARMA - RAPPORTI TRA LE DUE FATTISPECIE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - SPECIALITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE N. 110 DEL 1975 - ESCLUSIONE - NATURA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - ESCLUSIONE - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184803-01

ARMI - IN GENERE - DETENZIONE ABUSIVA - REATO DI DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA COMUNE DA SPARO - REATO DI DISTRAZIONE O SOTTRAZIONE DI ARMI PREVISTO DALL'ART. 21 LEGGE N. 110 DEL 1975 COMMESSO MEDIANTE DETENZIONE DI ARMA - RAPPORTI TRA LE DUE FATTISPECIE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - SPECIALITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE N. 110 DEL 1975 - ESCLUSIONE - NATURA DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - ESCLUSIONE - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA.*

Il reato di distrazione o sottrazione di armi di cui all'art. 21 legge 18 aprile 1975, n. 110, (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), oltre ad essere per larga parte diverso, dal punto di vista oggettivo, da quello di detenzione illegale di arma comune da sparo o parti di essa, previsto dagli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, se ne diversifica altresì per il dolo specifico che non è richiesto per l'integrazione di quest'ultimo. Inoltre nel caso in cui il reato di cui all'art. 21 predetto si concretizzi in una detenzione di armi per le finalità previste da detta norma, non si verifica alcun assorbimento di quello previsto dagli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 in esso, che non è neanche caratterizzato da specificità rispetto all'altro, in quanto sono diverse le obiettività giuridiche tutelate, sicché fra i due reati può configurarsi un concorso formale, dovendosi altresì escludere che il reato di cui al succitato art. 21 costituisca una circostanza aggravante dell'altro. (V mass n 175890; (V mass n 162565; (V mass n 159870).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)