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Sez. 2, Sentenza n. 4829 del 14/12/1973 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127431 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - AMNISTIA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO CON RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITA DELLA STATUIZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1973-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127431-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - AMNISTIA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO CON RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITA DELLA STATUIZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

La statuizione del giudice del merito che, applicando una causa estintiva del reato (nella specie, amnistia) respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non e sindacabile in Sede di legittimita sotto il profilo del difetto di motivazione, perche ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente carente, un annullamento con rinvio incompatibile col sistema adottato dal legislatore nell'art 152 comma secondo cod proc pen, per il quale non puo ritardarsi l'applicazione delle cause estintive del reato, a meno che non risulti la prova evidente dell'insussistenza del fatto, o della sua non incriminabilita, oppure dell'innocenza dell'imputato; evidenza che, al predetto fine, dovra ricavarsi agevolmente e senza nuove indagini in base agli elementi di fatto gia acquisiti al processo e accertati dalla sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)