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Sez. 2, Sentenza n. 191 del 24/01/1968 (Rv. 331058 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - SERVITU - ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS - AZIONE DI GARANZIA EX ART. 1489 COD.CIV. CAUSE SCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI NELLA CAUSA PRINCIPALE- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331058-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - SERVITU - ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS - AZIONE DI GARANZIA EX ART. 1489 COD.CIV. CAUSE SCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI NELLA CAUSA PRINCIPALE- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*

Tra la causa instaurata per ottenere il riconoscimento di un diritto reale non apparente su un bene immobile altrui (nella specie- servitus altius non tollendi) e quella di garanzia promossa dal proprietario del bene nei confronti di colui che glielo vendette non ricorre un vincolo d'inscindibilita in senso proprio ne sotto l'aspetto di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (mancando una specifica norma di legge o una situazione sostanziale richiedente la presenza di tutti gli interessati)ne sotto l'aspetto di litisconsorzio necessario di natura processuale in Sede di gravame(quale si verifica nel caso di intervento disposto dal giudice a norma dell'art. 107 cod. proc. civ.). tra le due cause non ricorre neppure un rapporto di dipendenza reciproca, per cui l'impugnazione della sentenza di primo grado relativamente alla causa principale proposta da una delle parti originarie e soltanto nei confronti dell'altra, non richiede l'integrazione del contraddittorio con il garante ma semplicemente, se del caso, la denuncia della lite a norma dell'art. 332 cod.proc.civ.. (Cfr. Sentenza n.666-66, massima n.321323, 894-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)