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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1964

Decisione
decisa il 1964-11-19, depositata il 1964-11-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:98
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2242

  • Prostituzione
  • Legge 20 febbraio 1958, n. 175, art. 3, n. 8
  • Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui
  • Pretesa violazione degli artt. 13 e 27 (rectius 25) della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: sent. n. 24/1956 D.

Norme impugnate

  • art. 3, n. 8) legge 20 febbraio 1958, n. 175

Parametri

  • art. 13 Cost.
  • art. 27 Cost.
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16 marzo 1956

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964. Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio; che secondo il Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" non determina con sufficiente precisione il fatto punibile, mentre la specificazione di questo è garanzia inderogabile e fondamentale del cittadino in virtù degli artt. 13 e 27 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno 1964, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione; che con l'ordinanza sopracitata - regolarmente comunicata e notificata - la questione è prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze