Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili
Testo in vigore al
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonche' per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.
Art. 3
1. Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
2. Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
3. La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale.
Art. 3-bis
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.
2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale e' presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale.
Art. 4
1. Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennita' per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.
Art. 5
1. Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale.
2. Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio postale piu' vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facolta' di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.
3. La rata bimestrale comprende una mensilita' posticipata ed una anticipata.
4. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
5. I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
Art. 6
1. I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.
2. Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare e' vivente.
Art. 7
1. I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.
2. Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalita' di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento peri ratei non riscossi.
3. I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.
Art. 8
1. Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento estinti, perche' accertino la legittimita' e la regolarita' dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli di pagamento non
riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7.
2. Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi, gli
elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno.
3. Nelle more del rimborso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni puo' richiedere al Ministero dell'interno un acconto pari ai nove decimi delle somme effettivamente anticipate.
Art. 9
1. Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.
Art. 10
1. In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
1. In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 12
1. Le modalita' di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennita', di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12-bis
1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Art. 13
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI -
GIOLITTI - LA MALFA
- TOGNI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI