Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 1039 del 1988
Massime (1)
Massima n. 14039
- Stupefacenti e sostanze psicotrope
- Importazione di modiche quantità per uso personale
- Trattamento sanzionatorio
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In assenza di nuovi motivi, va confermata la manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 L. 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui sanzionano allo stesso modo l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore. - O. n. 136/1987.
Norme impugnate
- art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685
- art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685
- art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n.126 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia;
che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza di questa Corte n.136 del 1987 né vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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