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Sez. L, Sentenza n. 15955 del 16/08/2004 (Rv. 577585 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Demansionamento professionale del lavoratore - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Prova del danno - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577585-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della qualificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, riconosciuta la illegittima dequalificazione professionale di un lavoratore della Fiat Auto SpA, che, dopo avere svolto mansioni di saldatore tubista ed avere effettuato modifiche di impianti, rettifica di pompe e motori, ed altro, era stato poi adibito alla preparazione pezzi, aveva liquidato in favore del dipendente, in via equitativa, il danno da demansionamento in misura notevolmente superiore a quella liquidata dal giudice di primo grado, avendo riguardo anche alla durata della dequalificazione, alla qualifica e alla anzianità di servizio dello stesso.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)