Sez. 1, Sentenza n. 8707 del 24/08/1990 (Rv. 469047 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - D.L. 12 NOVEMBRE 1979 N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 12 GENNAIO 1980 N. 2 - RAPPORTI ANTERIORI NON ANCORA DEFINITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - D.L. 12 NOVEMBRE 1979 N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 12 GENNAIO 1980 N. 2 - RAPPORTI ANTERIORI NON ANCORA DEFINITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
In tema di INVIM, i criteri di liquidazione, più favorevoli al contribuente, introdotti dal d.l. 12 novembre 1979 n. 571 convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980 n. 2, si applicano - in virtù della norma transitoria di cui all'art. 3 della stessa legge - anche ai "rapporti anteriori", che siano "non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore", purché, per effetto di tale applicazione non sia superato lo ammontare d'imposta determinabile in base alla disciplina previgente, che resta, in tal caso, ultrattivamente applicabile. Ai detti fini, la nozione di "rapporto" va unitariamente e globalmente intesa in senso sostanziale e non procedimentale, considerandosi, di conseguenza, "anteriore" il rapporto quando il fatto genetico del tributo si sia verificato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ancorché a tale data non sia ancora intervenuto alcun atto di accertamento, e "non ancora definito" ove esso - anche dopo l'avvenuto pagamento senza riserve della imposta principale e purché comunque rimesso in discussione con iniziative dell'amministrazione o del contribuente, prima della entrata in vigore della citata legge n. 2 del 1980 - possa comportare, in applicazione delle nuove aliquote, una riliquidazione dell'imposta stessa con eventuale credito restitutorio per il contribuente. (Conf 7341/90, mass n 468273; (Conf 1419/89, mass n 462249, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 art. 3 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)